Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha reso noto che sono state aggiornate al 5 luglio le FAQ relative alla comunicazione preventiva ed in particolare in merito agli adempimenti connessi all'instaurazione, alla trasformazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro a seguito dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nella Legge Finanziaria 2007.
Tra le ultime risposte date ai quesiti giunti al ministero si segnalano le seguenti:
- qualsiasi distacco o cambio di sede va comunicato al Centro per l'Impiego territorialmente competente;
- per i membri degli organi sociali non sussiste l'obbligo di comunicazione;
- Il criterio di individuazione del servizio competente è individuato dal datore di lavoro. Può essere la sede di lavoro oppure la sede legale dell'azienda. Stesso criterio va adottato anche per le successive comunicazioni.
- le nuove assunzioni vanno comunicate entro il giorno precedente il verificarsi dell'evento, mentre le proroghe dei contratti esistenti vanno comunicate entro 5 giorni dall'evento.
- in merito al periodo di prova la comunicazione va fatta dal momento in cui l'attività viene avviate, quindi fin dal primo giorno anche se in periodo di prova.