Min.lavoro: istruzioni operative e chiarimenti sulla maxisanzione
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 22/05/2007 n.prot. 6366, ha fornito alcune precisazioni in merito alla corretta applicazione della maxisanzione da 4.000 a 12.000 euro in caso di omessa esibizione dei libri matricola e paga prevista dall'art.1, c.1178 della Legge Finanziaria 2007. - la sanzione prevista per l'omessa istituzione dei libri obbligatori trova applicazione solo in relazione all'originale del libro matricola o di paga. Ne consegue che se durante un'ispezione viene accertata la mancata vidimazione, ma viene rinvenuta l'esistenza degli originali vidimati altrove si ha l'omessa esibizione o la violazione dei libri e non l'omessa istituzione. - la maxisanzione trova applicazione invece nel caso in cui sul luogo di lavoro viene accertata la presenza dei libri dichiarati conformi agli originali, ma viene verificata successivamente l'inesistenza dei libri originali. In questo caso della violazione ne viene data notizia anche all'Autorità giudiziaria per l'avvio del procedimento penale. - L'omessa istituzione dei libri obbligatori è un illecito istantaneo con effetti permanenti con la conseguenza che trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento in cui la violazione è stata commessa. - il datore di lavoro avrà tempo per esibire i documenti obbligatori per il periodo di permanenza in azienda del personale di vigilanza. - Possono essere esibiti con strumenti informatici e telematici le comunicazioni di assunzione anticipata al Centro per l'impiego, ne comunicazione del codice fiscale all'INAIL, le lettere di assunzione comprensive del numero di registrazione sul libro matricola, i prospetti paga e i libri obbligatori. - la possibilità di dichiarare la conformità agli originali dei libri obbligatori è riconosciuta anche ai datori di lavoro che pur affidandosi al professionista abilitato, conservano loro stessi gli originali e non hanno effettuato la comunicazione alla DPL ex art. 5 L. 12/1979. - la dichiarazione di conformità vale unicamente per il registro presenze e non anche per gli altri adempimenti legati allo sviluppo del prospetto paga che sono effettuati invece con il prospetto paga. La dichiarazione di conformità può limitarsi anche alal sola indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati sul luogo di lavoro.