Il Ministero dell'Interno, con la nota 26/07/2005 ha fornito importanti precisazioni in merito al permesso di soggiorno che deve essere rilasciato al cittadino extracomunitario, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, divenuto maggiorenne. Il problema nasce dal fatto che l'art.31 del DLgs 286/1998 e successive modificazioni prevede espressamente che al minore del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia venga rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento del 18mo anno di età. Nulla dice sul provvdimento che deve essere rilasciato dopo questa data. Sul punto il Ministero dell'Interno precisa che al giovane venga rilasciato un permesso di soggiorno per studio, un permesso di soggiorno per lavoro oppure per attesa occupazione a seconda della situazione nella quale si viene a trovare. Questa presa di posizione ministeriale però fa sorgere altri interrogativi. Infatti il permesso di soggiorno per studio universitario è rinnovato con il superamento di un determinato numero annuale di esami, con la conseguenza che in mancanza il permesso viene rifiutato. Invece il permesso di soggiorno per attesa occupazione ha validità di 6 mesi dopodichè lo straniero se privo di lavoro viene invitato a lasciare il territorio dello stato nonostante la regolare presenza in Italia di tutti i suoi familiari. Il Ministero dell'Interno motiva questa interpretazione restrittiva con il fatto che allo straniero è comunque consentito nell'ambito dei flussi convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro.