Il Ministero dell'interno, con due note datate 27 marzo 2006, ha fornito alcune precisazioni in merito alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e per lavoro subordinato. Più precisamente il Ministero ha ricordato che lo straniero presente regolarmente nel nostro Paese con un permesso di soggiorno per studio può richiedere la conversione dello stesso in permesso di soggiorno per lavoro sia autonomo che subordinato se ha conseguito in Italia un diploma di laurea o la laurea specialistica oppure se ha compiuto il 18mo anno di età. Per la conversione deve utilizzare il mod. V2 recuperabile anche sul sito internet del Mininterno. La conversione è al di fuori delle quote d'ingresso fissate annualmente. Inoltre con l'altra nota si è occupato della possibile equiparazione del dottorato di ricerca alla laurea specialistica sempre ai fini della conversione del permesso di soggiorno per studio in lavoro. Il Ministero ha negato che alla laurea specialistica possa essere equiparato il dottorato di ricerca dato che la prima rappresenta una conditio sine qua non per l'accesso al secondo. Ne consegue che lo straniero che intende richiedere la conversione del permesso di studio deve aver conseguito in Italia una laurea o una laurea specialistica (così come richiesto dall'art.14, c.5, DRP 394/99); mentre è irrilevante il dottorato di ricerca.