Ministero del lavoro: chiarimenti sul termine di presentazione della CIG in deroga
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo n. 18418/2010, ha fornito importanti chiarimenti, a seguito di una richiesta di intervento formulata dall’ANCE, in relazione al termine di presentazione della cassa integrazione in deroga.
L’ANCE aveva infatti sottolineato quanto fosse difficile per le imprese rispettare il limite di 20 giorni per presentare la domanda di CIG in deroga, nel caso di pagamento diretto.
Il Ministero del Lavora ha così precisato che, tale termine non è da considerarsi perentorio ma ordinatorio, la mancata osservanza di tale termine non comporta alcun tipo di effetto alla domanda di CIG in deroga.
Il Ministero ha poi precisato che il termine di 20 giorni decorre dall’inizio del periodo di sospensione dal lavoro e che nel caso in cui un’istanza di cigo fosse respinta occorre che l’azienda trovi un accordo con le parti sociali ed istituzionali al fine di tenere in considerazione la natura ordinatoria del termine e la situazione particolare delle diverse province nelle quali è stato richiesto l’ammortizzatore sociale in deroga.
Nonostante il termine di 20 giorni non assuma carattere di perentorietà il Ministero inviata le aziende a rispettare tale termine al fine di concludere il procedimento di concessione della cassa integrazione in deroga il più velocemente possibile.
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