Il Ministero del lavoro rispondendo ad un interpello con protocollo n. 390 del 12/04/2005 ha precisato che l'elevazione a 26 anni spetta ai sensi dell'art. 16 della legge 196/97 solo ai datori localizzati nelle aree degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE 2081/93. Ne consegue che è esclusa l'interpretazione estensiva della disposizione normativa e quindi applicare l'agevolazione anche ad aree a sostegno transitorio che beneficiano di altri fondi strutturali.