Il Ministero del lavoro, con la circolare 28/09/2006 n.29, ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell'art. 36bis del DL 223/2006 convertito nella Legge 248/2006. - Provvedimento di sospensione dei lavori in cantiere: il provvedimento trova applicazione sia nei confronti delle aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili sia per le imprese non edili comunque che operano nell'ambito del cantiere. Forma oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori ogni singola azienda operante nel cantiere e non il cantiere nella sua interessa. Per quanto riguarda il personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria deve intendersi il personale totalmente sconosciuto alla P.A. Restano quindi esclusi ad esempio i cococo che seppur fittizi risultano comunque dal libro matricola. Il calcolo della percentuale del personale occupato in nero deve essere effettuato rapportando la percentuale alla totalità dei lavoratori della singola impresa operanti nel cantiere al momento dell'accesso ispettivo e non già complessivamente in forza all'azienda. Per reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale si intende la ripetizione di una o più delle diverse condotte illecite contemplate nella norma in esame riferita ad almeno un lavoratore in un determinato arco temporale tale da non poter considerare la condotta stessa meramente occazionale. Spetta alla Direzione provinciale del lavoro disporre discrezionalmente la sopensione dei lavori. Ciò sta a significare che seppur sussistendone i presupposti la sospensione causa un rischio alla salute e alla sicurezza dei lavoratori oppure un pericolo per l'incolumità dei lavoratori il provvedimento non viene adottato. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso gerarchico alla DRL competente. - Tessera di riconoscimento: la tessera di riconoscimento deve essere potrato indosso in chiara evidenza sia dai lavoratori dipendenti che dai lavoratori autonomi. Se l'impresa a meno di 10 dipendenti e quindi al massimo 9, può in alternativa alla tessera di riconoscimento tenere un apposito registro. L'obbligo di tenere il registro è riferito a ciascun cantiere. Se l'azienda opera in più cantieri contemporaneamente terrà più registri. Nel computo dei lavoratori vi rientra tutto il personale stabilmente in forza all'azienda a prescindere dalla tipologia di rapporti instaurati. - comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro: la comunicazione può essere fatta con raccomdnata AR, con fax oppure con posta elettronica certificata. Se l'instaurazione del rapporto di lavoro avviene il giorno successivo una giornata festiva, la comunicazione dovrà essere fatta il giorno festivo. - Maxisanzione per lavoro nero: nei confronti della sanzione per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria non è ammessa la procedura di diffida. La sanzione si aggiunge ad ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato all'utilizzo della manodopera irregolare. La violazione si realizza attraverso l'impiego di qualunque tipologia di lavoratore a qualunque titolo e per qualsiasi ragione non risultante dalle scritture. Restano fuori dalla sanzione tutte le forme di prestazione lavorativa che occultano rapporti di lavoro subordinato dietro altre tipologie contrattuali sempre che risultano dalla documentazione aziendale. Vengono punite dalla maxisanzione anche quelle violazioni che si sono originate prima dell'entrata in vigore della L.248/2006, ma che sono state accertate dagli ispettori dopo il 12 agosto 2006.