Il Ministero del lavoro, con la circolare 18/05/2006 n.16, ha fornito alcune precisazioni in merito all'applicazione degli incentivi previsti dall'art. 9 della L. 53/2000 relativo ai progetti di azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare. Più precisamente spiega il Ministero del lavoro i soggetti che possono essere ammessi a finanziamento sono: le imprese di diritto privato, individuali e collettive, a partecipazione pubblica, totale o parziale. Riamngono invece esclusi gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni comprese le ASL. Inoltre relativamente ai progetti che consentono la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo, possono beneficiare del contributo a carico del Fondo per l'occupazione: il titolare dell'impresa, il lavoratore autonomo (inclusi i liberi professionisti), i lavoratori a progetto (purchè vi sia l'assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). In via generale la durata massima è fissata in 24 mesi anche se per le azioni di tipo b) e c) sono previste durate inferiori. Le domande per accedere al finanziamento devono essere presentate entro le seguenti date: 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ciascun anno.