Il Ministero del lavoro, con la circolare 30/12/2005 n.prot. 16/0007469/13.06, ha fornito le istruzioni operative agli intermediari abilitati in merito al funzionamento della borsa lavoro. Va ricordato innazi tutto che per gli intermediari l'interconnessione ed il conferimento dei dati alla borsa lavoro non è una scelta ma un obbligo che incombe su loro. Obbligo che però è subordinato all'attivazione da parte delle regioni dei nodi di competenza. Poichè l'attivazione dei singoli nodi non si realizza nel medesimo istante, ma con gradualità, secondo i diversi programmi adottati dalle singole regioni, sono differenziati anche i momenti in cui i singoli operatori dovranno chiedere l'interconnessione. Inoltre il Ministero precisa che le società di ricerca e selezione del personale sono tenute a conferire solo i dati relativi alle ricerche di personale e non anche quelli relativi ai curriculum vitae dei lavoratori dalle stesse ricevuti o raccolti nell'ambito della loro specifica attività. Proprio quest'ultima attività infatti si configura come attività di consulenza per la risoluzione di specifiche esigenze del committente. Per quanto riguarda le linee di comportamento la circolare fornisce quelle provvisorie che permettono di regolare l'interconnessione degli operatori privati e il conferimento dei dati raccolti in attesa che la commissione tecnica per il raccordo della borsa elabori le procedure standardizzate. In sede di primo conferimento gli operatori dovranno inviare i dati raccolti nel mese precedente e a regime i dati dovranno essere conferiti con cadenza settimanale. Invece per il dati che concernono la segnalazione degli annunci il conferimento deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta delle informazioni salvo vi sia un giustificato impedimento. Infine i dati raccolti, conclude la circolare, devono essere conferiti anche nel caso in cui il contatto sia già avenuto. Il sistema della borsa provvederà a rendere visibili i dati attivi per 90 giorni al termine dei quali verranno disattivati. Spetta comunque agli operatori provvedere a fornire ai lavoratori una specifica informativa in ordine alla facoltà di indicare l'ambito territoriale e temporale di comunicazione e diffusione dei curricula.