Il Ministero del lavoro, facendo seguito al DM 2/03/2006, ha fissato i criteri e fornito precisazioni in merito alla procedura di erogazione dei contributi a favore dei lavoratori che accettano il trasferimento per motivi di lavoro in un luogo distante oltre 100 chilometri dalla residenza. Il beneficio come si ricorderà è stato previsto dall'art. 13, comma 1, lett.d) del DL 35/2005 convertito nella legge 80/2005 che ha stanziato 10 milioni di euro con il fine di agevolare i processi di mobilità territoriale per favorire il reimpiego e il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria che accettano una sede di lavoro distante più di 100 chilometri da casa. Il contributo viene pertanto concesso in caso di assunzione dei soggetti predetti presso datori di lavoro oppure in caso di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori in CIGS o in caso di comando o distacco dall'impresa di appartenenza ad un'altra per una durata temporanea. Per ottenere il contributo, che ricordiamo può essere pari a una mensilità dell'indennità di mobilità (euro 985,10) oppure pari a tre mensilità (euro 2.955,30) a seconda della durata e della tipologia di assunzione o di distacco o comando, i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda (il cui fac simile può essere scaricato dal sito internet del Minwelfare) per via telematica oppure per raccomandata AR alla Direzione Regionale del lavoro del luogo di ultima residenza.