Minlavoro: orientamenti diversi sui limiti d'età del vecchio apprendistato
A cura della redazione
Nella disciplina dell'apprendistato previgente a quella di riforma della Legge Biagi (D. Lgs. 276/2003)è previsto (art. 16, L. 196/1997) che il limite di età per l'assunzione con contratto di apprendistato sia elevato a 26 anni, in deroga all'ordinario limite (24 anni), per i datori di lavoro localizzati nelle aree obiettivo 1 (regioni con ritardo nello sviluppo) e 2 (aree con difficoltà strutturali) del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 64 del 21 giugno 2001, ha precisato che la suddetta disposizione deve essere interpretata nel senso le aree di cui all'obiettivo 2 devono essere quelle definite dal Consiglio U.E. nell'ultimo regolamento dei fondi strutturali n. 1260/99.
Per la corretta applicazione della norma agevolativa in questione sono sorti alcuni dubbi in merito all'estensione della stessa alle aree di cui all'obiettivo 2 c.d. a sostegno transitorio (art. 6, reg. CE 1260/99).
La risposta del Ministero (12 aprile 2005, Prot. N. 390) all'istanza di interpello avanzata, sul problema, da parte del Collegio dei Ragionieri di Macerata, ha precisato, senza peraltro approfondire la questione ma semplicemente richiamando la circolare 64 del 2001, che le aree a sostegno transitorio (di cui all'art. reg. CE n. 1260/1999) devono essere escluse dalla norma che permette l'elevazione a 26 di età per l'assunzione di apprendisti.
Questa situazione potrebbe generare contenzioso sia in merito al riconoscimento dell'apprendistato (come tipologia contrattuale) sia in merito ai benefici contributivi che il contratto dà diritto al datore di lavoro e allo stesso apprendista.
Occorre quindi che il ministero intervenga urgentemente a definire la questione, annullando il parere espresso nella risposta di cui al citato interpello, in quanto si ritiene corretta l'interpretazione riconosciuta nella nota del 2001 (peraltro più articolata nell'esame del problema).
In ogni caso tale incertezza decadrà con l'applicazione del nuovo apprendistato previsto dal D. Lgs. 276, che prevede la possibilità di assumere apprendisti, professionalizzanti o per alta formazione, fino a 29 anni (disposizione che per alcuni settori e in alcune regioni è già operativa).