Il Minwelfare, con la nota protocollo 30/03/2006 n.14/3779, ha fornito precisazioni in merito ai limiti temporali di durata dei contratti di solidarietà. In particolare l'art. 5 del DL 148/93 prevede che i contratti di solidarietà possano avere una durata massima di due anni senza però precisare dome debba essere inteso tale limite temporale. Il Ministero richiama la propria circolare 40/2004 precisando che per analogia possa trovare applicazione quanto stabilito dall'art. 1, c.9, della legge 223/91 in base alla quale per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possano avere uan durata complessiva superiore a 36 mesi nell'arco del quinquennio indipendentemente dalle cause di concessione purchè nel caso in cui si sia verificato un primo utilizzo continuativo pari a 24 mesi vi sia una soluzione di continuità con l'eventuale utilizzo degli altri 12 mesi. Ne consegue che i limiti dei periodi di durata pari a 36 mesi ricominciano a decorrere per il quinquennio in atto dal 12 agosto 2005. Ciò significa che da questa data inizia a decorrere un nuovo quinquennio entro il quale potranno essere collocati benefici che non potranno superare complessivamente i 36 mesi, non costituendo alcun ostacolo eventuali benefici riconosciuti e goduti in periodi anteriori all'arco temporale fisso iniziato il 12 agosto 2005.