Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 9/05/2006 n. prot. 25/1/3957, ha precisato richiamando la recente sentenza di Cassazione a S.U. 9591/2006, che il termine di 90 giorni previsto dalla legge 241/1990 è inapplicabile al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative ex lege 689/81. L'incompatibilità deve essere cercata nella ratio del legislatore che ha inteso disciplinare diversamente la stessa materia in un campo particoalre: ossia da un lato i procedimenti amministrativi e dall'altro quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative. Inoltre continua la Suprema Corte l'incompatibilità tra le due norme si fonda anche sul carattere delle disposizioni contenute nella legge 689/81 sostanzialmente di natura contenziosa. Il procedimento in questo caso è scandito in diverse fasi i cui tempi sono regolati nell'interesse dell'incolpato in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi (90 giorni) da parte dell'amministrazione. Inoltre i 90 giorni di cui alla legge 241/91 non possono neanche essere applicati alle singole fasi del procedimento di cui alla legge 689/81 poichè se così fosse verrebbe manipolata arbitrariamente la norma legislativa, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono bensì dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Resta quindi applicabile la prescrizione quinquennale per l'applicazione della sanzione decorrente dalla commissione della violazione.