Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un quesito in merito all'obbligo di comunciazione anticipato dell'instaurazione del rapporto di lavoro, decorrente dal 1° gennaio 2007, ritiene debba essere applicato anche nei confronti degli agenti e rappresentanti di commercio se non risultano costituiti come impresa. Secondo il Ministero l'obbligo introdotto dalla Finanziaria 2007 riguarda anche gli agenti e rappresentati di commercio per tre ordini di ragioni: - in primo luogo perchè il legislatore utilizzando la locuzione generica "lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa anche nelle modalità a progetto" ha voluto ricomprendere tutte quelle prestazioni di carattere autonomo che si concretano in una collaborazione continuativa e sistematica del prestatore d'opera con un unico committente. In sostanza sono interessate dall'obbligo di comunicazione sia le prestazioni rese in forza di un contratto tipico di lavoro autonomo sia le prestazioni rese in forza di altri contratti atipici che danno luogo a una collaborazione coordinata e continuativa di carattere prevalentemente personale. - In secondo luogo poichè l'art. 61 del DLgs 276/2003 nel disciplinare il nuovo lavoro a progetto mantiene ferma la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio al fine di dimostrare che gli stessi sono comunemente ritenuti rientranti nelle cococo. - in terzo luogo perchè molte sono le analogie tra il contratto di lavoro subordinato e il contratto di agenzia. Prima tra tutte l'applicazione dell'art. 409 cpc sul processo del lavoro. Restano esclusi dall'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego le attività con gli agenti e rappresentanti di commercio costituiti in forma si impresa, dato che in questo caso viene meno il carattere personale della prestazione.