Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 3/05/2006 n.3851, ha precisato che i datori di lavoro che hanno ricevuto un'ordinanza ingiunzione dalla DPL possono ricorrere oltre che al primo grado di giudizio anche in Appello prima di arrivare in Cassazione. Più precisamente in origine l'art. 23 della legge 689/81 aveva previsto che contro il ricorso contro un'ordinanza ingiunzione emessa dalla DPL veniva riconosciuta la possibilità di ricorrere al Tribunale. Contro la pronuncia del giudice di primo grado era ammesso solo il ricorso in Cassazione. L'art. 26 del Dlgs 40/2006 ha invece modificato l'iter giurisprudenziale ammettendo anche il ricorso in Appello avverso le sentenze del Tribunale di primo grado. Il Ministero ricorda che il nuovo regime decorre dal 2 marzo u.s. sia per le ordinanze che per le sentenze che pur pronunciate anteriormente a tale data siano state depositate dopo il medesimo 2 marzo 2006. Restano invece sotto il vecchio regime, ossia non appellabili ma ricorribili per Cassazione, le sentenze depositate in cancelleria prima della predetta data.