Il Ministero del lavoro, con la circolare 22/02/2006, ha precisato che il lavoratore che non partecipa all'attività di riqualificazione oppure rifiuta un nuovo lavoro decade dal trattamento di mobilità, CIGS e disoccupazione. La decadenza è fissata dall'art. 1 quinquies del DL 249/2004 aggiunto dalla legge di conversione 291/2004. Il Ministero precisa che la disposizione normativa trova applicazione anche nei confronti del lavoratore dipendente da aziende del settore dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, ai quali è stato riconosciuto il trattamento di CIGS per crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività, e ai lavoratori interessati da provvedimenti in deroga alla vigente normativa contenuta nell'art. 1, comma 410 della Legge 266/2005. La circolare inoltre precisa che la decadenza trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore beneficiario di uno dei suddetti trattamenti o comunque di indennità o sussidi la cui corresponsione deriva da uno stato di disoccupazione o inoccupazione, non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza o non accetta di essere avviato a un percorso di reinserimento lavorativo. La decadenza invece non opera se la mancata frequenza del corso deriva non solo da cause di forza maggiore ma anche da assenze riconducibili alla tutela della maternità e della paternità ai sensi del DLgs 151/2001. Inoltre l'obbligo di accettare l'offerta di lavoro presuppone che la stessa sia congrua rispetto alle competenze e alle qualifiche possedute dal lavoratore.