Il Ministero del lavoro ha emanato la circolare sulla disciplina dell'orario di lavoro ai sensi del DLgs 66/2003 come modificato dal successivo DLgs 213/2004.
Tra le principali precisazioni fornite dal Ministero si evidenziano le seguenti:
- in caso di organizzazione multiperiodale dell'orario di lavoro, costituisce straordinario ogni ora di lavoro effettuata oltre l'orario settimanale programmato. Pertanto qualora ad esempio in una settimana sia svolto un orario programamto di 50 ore la cinquantunesima ora di lavoro sarà imputata a lavoro straordinario e quindi costituirà motivo sifficiente per la comunicazione alla DPL.
- nei regimi multiperiodali il riferimento all'anno non deve intendersi come anno civile (1° gennaio - 31 dicembre), ma come un periodo mobile compreso tra un giorno qualsiasi dell'anno ed il corrispondente giorno dell'anno successivo;
- la disciplina sull'orario di alvoro compresa la durata massima pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento, si applica anche nei confronti degli apprendisti maggiorenni;
- nel computo delle 48 ore non devono essere considerati i periodi, di malattia, di ferie, di assenza per infortunio, gravidanza e quelli collegati alla salute del lavoratore;
- in riferimento all'arco temporale (quattro, sei o dodici mesi) sul quale va calcolata la media delle ore di lavoro effettuate, lo stesso è da considerarsi scorrevole limitatamente ai periodi di ferie e malattia e periodi equiparabili a differenza di quanto avviene in altri periodi di sospensione;
- ai fini dell'obbligo di comunicare alla DPL il superamento delle 48 ore settimanali, l'arco temporale di riferimento va considerato fisso;
- il periodo di riposo giornaliero di 11 ore è un periodo minimo, salvi i casi di deroghe previste, e pertanto l'eventuale accordo contrattuale che diminuisca tale periodo è nullo e sostituito di diritto dalla disposizione normativa;
- il lavoratore ha diritto al periodo di riposo giornaliero anche qualora sia titolare di più rapporti di lavoro, con onere a carico del lavoratore di comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile;
- il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Se queste vengono fruite consecutivamente tale periodo feriale equivale a 28 giorni di calendario;
- in materia di diritto alle ferie e al relativo divieto di monetizzazione, per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie;
- il limite previsto per i lavoratori notturni di non effettuare prestazioni eccedenti le 8 ore, in media, nell'arco di 24 ore va inteso come media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa e nel computo della media su cui calcolare il limite delle 8 ore non si deve tener conto del periodo di riposo minimo settimanale.