Il Ministero del lavoro ha risposto a istanze di interpello in merito alla proroga delle vecchie cococo al 24 ottobre 2005. Più precisamente spiega il Ministero del lavoro secondo quanto sancito dall'art.86 del DLgs 276/2003 e successive modificazioni i rapporti di cococo in essere alla data del 23/10/2003 possono essere prorogati fino al 24 ottobre 2005 purchè il differimento dell'efficiacia sia avvenuto in base a patti aziendali e istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale da porre in essere prima del 24 ottobre 2004. Ne consegue che eventuali accordi siglati successivamente alla predetta data oppure previsti da accordi nazionali non hanno alcuna efficacia e le cococo eventualmente prorogate devono ritenersi illegittime. Sul punto inoltre spiega il Ministero del lavoro la modifica introdotta dal DLgs 251/2004 correttivo della Biagi che ha fissato il limite temporale di proroga al 25 ottobre 2005 non può essere letta come una sorta di riapertura dei termini per la stipula degli accordi sindacali che dovevano invece essere siglati necessariamente entro il 24 ottobre 2004. Infine circa la possibilità di convertire i rapporti di cococo in apprendistato o altre formule contrattuali che beneficiano di incentivi contributivi se prevista da accordi sindacali, il Ministero del lavoro spiega che non si tratta di conversione quanto piuttosto di estinzione della collaborazione e instaurazione di un nuovo rapporto, con la conseguenza che i benefici contributivi operano ex nunc e non ex tunc.