L’INPS, con la circolare n. 158 del 22 ottobre 2021, ha fornito le istruzioni per l’attuazione della normativa di cui all’articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis), che, nel disporre la sospensione dell’applicazione della norma di cui dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge n. 92/2012, ha stabilito, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, che per il trattamento di mobilità in deroga non trova applicazione il meccanismo della riduzione della prestazione prevista nei casi di terza e quarta proroga.

Nello specifico, agli importi relativi ai trattamenti di mobilità in deroga riconosciuti ai lavoratori beneficiari che operino nelle aree di crisi complessa, nei casi di terza e quarta proroga, non si applica l’abbattimento del 40 per cento. Continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento previste dalla medesima norma nei casi di prima e seconda proroga.

L’INPS applicherà il beneficio d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati.