Mobilità: per la proroga di altri 12 mesi rileva il luogo di lavoro
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 06/11/2008 n.95, ha precisato che la proroga dell'indennità di ulteriori 12 mesi dopo il primo anno di fruizione prevista dall'art. 7, c. 2, L. 223/91, viene concessa prendendo in considerazione esclusivamente il luogo dove l'impresa ha deciso di organizzare stabilmente il lavoro del soggetto interessato alla prestazione che deve rientrare in una delle regioni del Mezzogiorno.
Ciò trova conforto nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 30.05.2005 n.11326, chiamata a dirimere il contrasto giurisprudenziale che si era formato e che vedeva contrapposte alcune sentenze che sostenevano che il requisito territoriale (necessario per la proroga di ulteriori 12 mesi) coincidesse con il luogo in cui il lavoratore svolge la propria attività, e altre che invece sostenevano che fosse necessario far riferimento al luogo dove ha sede l'impresa che riduce il personale.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha risolto definitivamente la questione sposando il primo orientamento che fonda il requisito territoriale sul luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa.
Pertanto, non è necessario che un'impresa abbia sede legale nelle aree del Mezzogiorno. Inoltre, ricorda l'INPS, non rileva neppure il luogo di assunzione del lavoratore messo in mobilità, oppure quello in cui ha sede legale l'impresa, o quello di residenza del lavoratore oppure quello in cui è stata aperta la procedura di mobilità.
Infine, conclude l'Istituto previdenziale, i ricorsi in sede amministrativa o giurisdizionale contro il rigetto delle istanze di proroga che non sono ancora stati definiti dovranno essere valutati in base alla nuova interpretazione giurisprudenziale.
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