Mobilità tra Amministrazioni: i chiarimenti INPS
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 126 del 15 settembre 2025, ha fornito una ricognizione delle norme che regolano i processi di mobilità, nonché indicazioni in relazione alla disciplina da applicare nelle ipotesi di transito (a vario titolo) tra Amministrazioni pubbliche diverse che possono interessare i dipendenti pubblici iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL.
Quanto al TFS, le disposizioni di riferimento stabiliscono i seguenti principi generali:
- dalla data di trasferimento, al personale interessato spetta il TFS previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di destinazione;
- ai fini della liquidazione del TFS, del TFR, dell’indennità di anzianità o dell’eventuale analogo trattamento comunque denominato, il personale in mobilità ha diritto a far valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l’intera anzianità di servizio già utile per l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza;
- l’importo lordo dell’indennità, maturata alla data di trasferimento, deve essere versato dall’amministrazione di provenienza a quella di destinazione, senza recupero sulla somma da trasferire di eventuali contributi o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente;
- all’atto della definitiva cessazione dal servizio, l’eventuale eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione, in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, compete al dipendente.
Tali principi devono essere applicati in tutti i casi di mobilità, salvo quelli per i quali il legislatore abbia previsto una normativa speciale.
Ne deriva che l'applicazione delle norme sulla mobilità comporta il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un’amministrazione a un’altra, riconducibile alla fattispecie della “cessione del contratto”.
Si riporta la tabella di sintesi pubblicata dell’istituto.
Provenienza |
Casistica |
Destinazione |
Prestazione prevista |
Adempimenti Strutture INPS |
Regime TFS/TFR |
Amministrazioni/Enti iscritti all’ ex INADEL o all’ ex ENPAS |
Mobilità volontaria o mobilità concordata
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Amministrazioni/Enti iscritti all’ ex INADEL o ex ENPAS |
Al dipendente compete la prestazione prevista dall’ordinamento dell’Amministrazione/Ente di destinazione (IPS, BUONUSCITA o TFR) sulla base della complessiva anzianità utile |
Al momento della definitiva cessazione dal servizio o della prima interruzione dell’iscrizione previdenziale, la Struttura INPS competente procede alla liquidazione di un’unica prestazione |
Il dipendente conserva il regime previdenziale (TFS/TFR) che aveva nell’Amministrazione/Ente di provenienza |
Mobilità in uscita |
Amministrazioni/Enti non iscritti (es. Regione Abruzzo, Regione Siciliana, EPNE, Authority) |
Al dipendente compete la prestazione prevista dall’ordinamento dell’Amministrazione/Ente di destinazione sulla base della complessiva anzianità utile |
L’INPS trasferisce quanto maturato presso l’Amministrazione/Ente di provenienza
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Il dipendente conserva il regime previdenziale (TFS/TFR) che aveva nell’Amministrazione/Ente di provenienza |
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Mobilità verso l’INPS (datore di lavoro)
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INPS |
Indennità di anzianità di cui alla legge n. 75/1980 o TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 sulla base dell’intera anzianità di servizio |
Il Polo nazionale “Lavorazioni dipendenti INPS” elabora e calcola il TFS/TFR lordo maturato all’atto del passaggio |
Il dipendente conserva il regime previdenziale (TFS/TFR) che aveva nell’Amministrazione/Ente di provenienza |
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Vincita concorso pubblico senza soluzione di continuità dopo il 31 dicembre 2000
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Amministrazioni/Enti iscritti del comparto contrattualizzato |
All’atto della definitiva cessazione dal servizio o della prima interruzione dell’iscrizione previdenziale, al dipendente compete un unico TFS solo se non risulta precedentemente corrisposta la prestazione; al dipendente che transita da un’Amministrazione/Ente del comparto non contrattualizzato a un’Amministrazione/Ente del comparto contrattualizzato compete un TFR con montante TFS. |
TFS oppure TFR con montante TFS |
Il dipendente conserva il regime TFS se per il primo rapporto di lavoro non ha percepito la prestazione; è in regime TFR il dipendente che ha già percepito il TFS per il primo rapporto di lavoro e il dipendente che transita da un’Amministrazione/Ente del comparto non contrattualizzato a un’Amministrazione/Ente del comparto contrattualizzato |
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Vincita concorso pubblico senza soluzione di continuità |
Amministrazioni/Enti non iscritti (es. Regione Abruzzo, Regione Siciliana, EPNE Authority) |
Si matura il diritto alla prestazione (Buonuscita o IPS) spettante al momento della cessazione dell’iscrizione previdenziale all’ex ENPAS o all’ex INADEL
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L’INPS corrisponde la prestazione all’atto del passaggio |
L’Amministrazione/Ente di destinazione non iscritto valuta in base al proprio regolamento il tipo di prestazione spettante |
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Amministrazioni/Enti non iscritti (es. CRI, CCIIAA, INAIL)
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Mobilità in entrata |
Amministrazioni/Enti iscritti all’ ex INADEL o all’ex ENPAS |
Al dipendente spetta un unico TFS /TFR in base alla cassa di appartenenza (INADEL/ENPAS) dell’ultima Amministrazione/Ente |
La prestazione maturata presso l’Amministrazione/Ente di provenienza viene trasferita alla Struttura INPS competente
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Il dipendente conserva il regime previdenziale (TFS/TFR) che aveva nell’Amministrazione/Ente di provenienza |
Vincita concorso pubblico senza soluzione di continuità
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Amministrazioni/Enti iscritti all’ ex INADEL o All’ex ENPAS |
L’Amministrazione/Ente di provenienza liquida la prestazione maturata al momento delle dimissioni per vincita concorso pubblico |
L’INPS liquida solo la prestazione relativa al servizio con iscrizione all’ex INADEL o all’ENPAS al momento del collocamento a riposo o della prima interruzione dell’iscrizione previdenziale
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Il dipendente, se assunto presso Amministrazioni/Enti iscritti dopo il 31 dicembre 2000, è in regime TFR |
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Enti interessati da soppressioni e fusioni |
Mobilità |
Subentro di Amministrazioni/Enti iscritti all’ ex INADEL o all’ex ENPAS |
Al personale trasferito, dalla data di assunzione in servizio si applicano le disposizioni vigenti presso l’Amministrazione/Ente di destinazione in materia di trattamenti di fine servizio e fine rapporto |
L’importo della prestazione maturata presso l’Ente di provenienza viene trasferito alla Struttura INPS competente
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Il dipendente conserva il regime previdenziale (TFS/TFR) che aveva nell’Ente di provenienza |
Enti privati del comparto sanità obbligati al Fondo di Tesoreria
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Mobilità |
Strutture sanitarie pubbliche |
Si avranno due distinte prestazioni: TFR Fondo Tesoreria + TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, entrambi rivalutati |
Le quote di TFR accantonate al Fondo Tesoreria rimangono presso il Fondo medesimo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario
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Il dipendente conserva il regime di TFR di cui godeva presso il datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria
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IPAB iscritte all’ex INADEL depublicizzate |
Mobilità con opzione e senza opzione |
Permanenza in servizio presso l’IPAB depubblicizzata |
Al dipendente è consentita la facoltà di optare per il TFS previsto per il personale dipendente degli Enti Locali entro 90 giorni dalla data di trasformazione della natura giuridica dell’Ente
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In caso di opzione per il mantenimento del TFS all’atto della definitiva cessazione spetta l’IPS per l’intera anzianità di servizio; in assenza di opzione, il TFS maturato fino alla depubblicizzazione dell’Ente viene versato dalla competente Struttura INPS all’IPAB depubblicizzata ai fini di un unico TFR di cui all’2120 c.c. da calcolarsi sull’intera anzianità di servizio. |
Il dipendente che ha esercitato l’opzione conserva il diritto al TFS
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