L'INAIL, con circolare n. 24 del 13 maggio 2009, ha stabilito che, dal 2 aprile,  agli orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili dal genitore deceduto sul lavoro, deve essere garantita una rendita nella misura del 40%. Tale indicazione fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 dell'11.3.2009, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 85, comma 1, numero 2) del DPR n. 1124/65, "nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, esclude che spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale".
Gli effetti di tale pronuncia si producono, oltre che sulle fattispecie verificatesi a partire dalla suddetta data, anche per quelle precedenti giuridicamente esistenti al 2 aprile 2009 (si tratta delle fattispecie in corso di istruttoria o per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato in cui sia stata accertata la misura della rendita ai superstiti spettante al figlio naturale).
L'Istituto, con la circolare 24, ha, da ultimo, fornito la prime indicazioni operative per la trattazione della singole fattispecie.