L’INPS, con il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019, ha fornito indicazioni in merito alle prestazioni a sostegno del reddito, assistenziali e previdenziali, riferite a soggetti irreperibili e senza fissa dimora.

Per ciò che concerne, in particolare, le prestazioni previdenziali soggette a condizionalità (NASpI e DIS-COLL), si chiarisce che la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento dei suddetti trattamenti.

La procedura “DSWeb” è stata, comunque, implementata in modo tale che, in presenza di domande di NASpI e di DIS-COLL presentate da soggetti risultanti irreperibili/senza fissa dimora, viene rilasciato il seguente avviso “ATTENZIONE: IL SOGGETTO RISULTA IRREPERIBILE/SENZA FISSA DIMORA IN ARCA”.

L’ANPAL, nella nota prot. n. 9616 del 30 luglio 2018, ha, altresì, suggerito che il soggetto interessato sia comunque informato di tale circostanza e del fatto che, sia ai fini del pagamento della prestazione che della possibile attivazione dei meccanismi di condizionalità, farà fede l’indirizzo di domicilio obbligatoriamente indicato nella domanda.