Natura retributiva dell'indennità per ferie non godute
A cura della redazione
L'indennità per i ratei di ferie non godute ha natura retributiva con la conseguenza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro deve essere inclusa nel calcolo del TFR (Cass. 8/06/2005 n.1960).
Più precisamente spiega la Suprema Corte ai sensi dell'art. 2109, secondo comma, cod. civ. il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, che l'art. 36, terzo comma, Cost. definisce irrinunciabile; questo diritto è proporzionale alla quantità di lavoro prestato ossia matura progressivamente durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, compreso il periodo di prova talora anche in caso di sospensione, ad es. per maternità; le ferie devono essere di regola godute durante l'anno lavorativo ma col consenso del lavoratore possono essere posticipate, mentre in caso di mancata fruizione il contratto collettivo può prevedere il diritto ad un'indennità sostitutiva. Circa la funzione, risarcitoria o retributiva, di questa indennità, ha rilevato la Corte, esiste un contrasto di giurisprudenza; comunque è certo che quando la mancata fruizione delle ferie è sicuramente non imputabile al datore di lavoro, a causa della risoluzione del rapporto durante l'anno o anche a fine anno nel caso di ferie posticipate, non è possibile ravvisare alcun inadempimento di obblighi derivanti da legge o da contratto e quindi attribuire alcuna funzione risarcitoria alle somme corrisposte al lavoratore, le quali assumono così natura retributiva.
Questa interpretazione trova conferma anche nel secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., secondo cui, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.