Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 3763 del 18/02/2016, fermo restando quanto disposto dall’art. 43, c. 3 del D.lgs. 148/2015 secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2016 i contratti di solidarietà non potranno più essere stipulati, a seguito dell’abrogazione dell’art. 5 del DL 148/1993 (L. 236/1993), ha precisato che per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono ancora scegliere se avvalersi delle prestazioni di quest’ultimo oppure fruire del contributo di solidarietà nei limiti previsti dalla Legge 208/2016.

La precisazione si è resa necessaria dopo che la Legge di stabilità 2016, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali, ne ha previsto il rifinanziamento per il solo anno 2016, rivedendo i termini di durata massima.

La nota ricorda inoltre che nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale (attuativo dell’art. 28, c.4 del D.lgs. 148/2015), a decorrere dal 1/01/2016, la normativa sul FIS trova applicazione anche nei confronti di coloro che risultano già iscritti al Fondo residuale, i quali verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni. 

Il Ministero del lavoro infine coglie l’occasione anche per evidenziare che, poiché l’art. 27 del D.lgs. 148/2015 ha fatto salva l’operatività, previo adeguamento alla nuova normativa, della disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi dei settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro, anche le aziende operanti in questi settori potranno scegliere se avvalersi delle prestazioni dei predetti Fondi oppure del contributo di solidarietà.