Nell’elenco delle professioni non organizzate anche le associazioni degli amministratori condominiali
A cura della redazione

Il Mise, con la circolare 1/10/2018 n.3708, ha precisato che possono iscriversi nell’elenco di cui alla Legge 4/2013 relativo alle professioni non organizzate, le associazioni relative a quelle attività professionali volte alla prestazione di servizi ed opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante il lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo.
Restano invece escluse le attività riservate per legge ai soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c., le professioni sanitarie e le attività tipiche o riservate per legge e le attività ed i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
In merito all’espressione “attività riservate per legge ai soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c.” il Mise chiarisce che devono considerarsi tali le attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti tali attività.
Invece, non rientrano in tale concetto e quindi possono essere iscritte nell’elenco di cui alla Legge 4/2013 le associazioni relative ad attività per le quali pur sussistendo una legge che ne stabilisce i requisiti non è prevista un’apposita autorità pubblica che ne controlli il rispetto.
Il Mise specifica anche che possono essere iscritti all’associazione non solo i professionisti ma anche i soggetti che esercitano la professione in forma associata, societaria o in cooperativa. Però questi soggetti non possono utilizzare l’iscrizione all’associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dato che non è possibile attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.
Riproduzione riservata ©