Nessun controllo dell'azienda sulla navigazione in internet del dipendente
A cura della redazione

Il garante della Privacy, con la newsletter n.328 del 22/09/2009, ha precisato che il datore di lavoro non può utilizzare strumenti per controllare la navigazione su internet dei dipendenti.
Più precisamente l'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti.
Questo comportamento deve ritenersi altresì vietato se la società non provvede ad attivare le procedure stabilite dalla normativa nel caso in cui il controllo sia motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).
Il Garante ha ritenuto nel caso in esame che la società è incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità del Garante della privacy i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.
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