Il Ministero del lavoro, con la circolare 3/10/2008 n.47, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che l'assunzione dei soggetti riservatari di cui al comma 2, art.18, L. 68/99, non può avvenire attraverso convenzioni siglate con il servizio provinciale competente così come invece è possibile fare per l'inserimento dei disabili.
Secondo il Ministero infatti il legislatore è stato chiaro nella redazione dell'art. 11 della L. 68/99 che regolamenta appunto questo tipo di convenzioni. In sostanza recita la disposizione normativa "al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla predetta legge".
Ne consegue che l'istituto delle convenzioni rispondendo a specifiche esigenze d'inserimento graduale e personalizzato dei disabili non può essere utilizzato anche in via estensiva per orfani e coniuge superstite e più in generale per i soggetti riservatari.