La Cassa edile, con il comunicato 18/11/2009, ha richiamato la circolare del Minlavoro 06/11/2009 n. prot. 16914, che ha ribadito un'impresa edile con operai ha l'obbligo di iscriversi alla medesima Cassa al fine di rispettare precisi obblighi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).
Il Ministero risponde così ad un quesito avanzato da un'impresa edile che sosteneva la non obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa edile sostenendo che l'esclusione era motivata dal fatto che l'obbligo è riferibile alla parte obbligatoria del contratto collettivo e non a quella economica e normativa con la conseguenza che all'iscrizione sono tenute solo le imprese che risultano iscritte alle organizzazioni datoriali che partecipano a dette Casse.
Secondo la circolare 16914/2009 invece nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo per il settore edile, nella sua parte economica e normativa, rientrano anche quelli di iscrizione e versamento alle Casse edili in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa (si veda Circ. Minlavoro 5/2008 e risposta all'interpello 56/2008).
L'interpretazione ministeriale si basa sul dettato normativo contenuto nell'art. 90 del DLgs 81/2008 secondo cui il committente o il responsabile dei lavori chiede gli estremi delel denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili e nell'art. 118, c.6, DLgs 163/2006 in base al quale l'affidatario e per il suo tramite i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la cassa edile.
Del medesimo avviso l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione (per tutte si veda la Sent. n. 17316/2003).