Nessuna riduzione della CIGS per i dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 09/08/2011 n.prot. 14545, rispondendo all’interpello 31/2011, ha precisato che gli importi dei trattamenti di CIGS non vengono decurtati nella misura del 10% per i lavoratori dipendenti delle aziende poste in amministrazione straordinaria, nel caso in cui la durata del trattamento di integrazione salariale viene equiparata al termine dell’attività del commissario all’uopo nominato.
Lo stesso Ministero del lavoro ha infatti evidenziato che quando il legislatore intende applicare la predetta riduzione lo prevede espressamente. E’ il caso contemplato all’art.1, c.3 della L. 52/1998 che fa riferimento alla proroga di ulteriori 8 mesi, dopo l’ultimo differimento concesso ai sensi del DL 67/1997, dei trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria.
Altro caso esplicito dove trova applicazione la riduzione della misura del trattamento economico è quello degli ammortizzatori sociali in deroga all’attuale normativa, dove la sua ragion d’essere per un verso sta nel fatto che l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga costituisce uno strumento a vantaggio dell’azienda in crisi che ne usufruisce pur non avendo i presupposti dettati dalla L. 223/1991 e dall’altro nel fatto che risulta applicata esclusivamente nell’eventualità i cui trattamenti già concessi vengano prorogati.
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