La DPL di Modena, con la circolare 24/08/2005 n. prot. 14051, ha precisato che il contratto di apprendistato non può essere utlizzato per l'ingresso per motivi di lavoro dello straniero in Italia. Più precisamente il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del DLgs 276/2003 può essere stipulato con i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, per effetto del rispetto del divieto di discriminazione espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n.454/98, ma non può trovare applicazione per i cittadini residenti all'estero interessati al primo ingresso in Italia. Questo perchè il T.U. sull'immigrazione prevede espressamente che il contratto di soggiorno per motivi di lavoro possa essere stipulato solo per assunzioni con contratto a tempo indeterminato, determinato o stagionale e non invece per i rapporti di formazione e lavoro quale appunto il contratto di apprendistato. Inoltre spiega la DPL ai fini della verifica del rispetto della formazione durante il contratto di apprendistato da parte degli ispettori è utile quantificare le ore destinate alla formazione, valutare la certificazione della stessa da parte di enti esterni, nonchè tutto ciò che sia contenuto in eventuali dichiarazioni sottoscritte dal tutore aziendale e dal giovane in merito alla formazione svolta.