L'INPS, con la circolare 17/09/2003 n.154, conformandosi a quanto deciso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3697/2003) in merito all'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, ha reso noto che possono usufruire del beneficio anche i casi in cui la procedura sia stata disposta dal commissario giudiziale prima della emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo. Muta pertanto radicalmente l'orientamento giurisprudenziale e contestualmente dell'INPS che prevedeva originariamente prima dell'omologazione del concordato preventivo il contributo di mobilità fosse dovuto dato che in questa fase l'imprenditore conserva i poteri gestionali dell'impresa. Resta invece fermo il versamento del contributo d'ingresso alla mobilità qualora sia l'imprenditore ad attivare le procedure di CIG e di mobilità anziché il commissario giudiziale.