L'INPS, con la circolare 17/09/2003 n.154, conformandosi a quanto deciso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3697/2003) in merito all'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, ha reso noto che possono usufruire del beneficio anche i casi in cui la procedura sia stata disposta dal commissario giudiziale prima della emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo. Questo caso di esonero dal versamento della contribuzione va ad aggiungersi agli altri casi: - imprese non sono soggette alla CIGS e con più di 15 difendenti - imprese che procedono alla riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività o del lavoro a cui far seguire almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Le domande di esonero respinte potranno essere riesaminate su domanda del datore di lavoro interessato.