Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 31 del 22/12/2015, ha precisato che agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di borse di studio non spetta l’indennità di disoccupazione (c.d. DIS-COLL) prevista per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

Il Ministero del lavoro è giunto a questa conclusione partendo dal fatto che gli assegni di ricerca sono una tipologia di rapporto del tutto peculiare, fortemente connotata da una componente formativa dell’assegnista. 

La peculiarità trova fondamento anche nel fatto che gli assegni fruiscono di un particolare regime di esenzione fisale. 

Pertanto, anche se gli assegnisti d ricerca sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS (che rappresenta uno dei presupposti per aver diritto alla DIS-COLL), secondo il Ministero non hanno diritto alla citata indennità di disoccupazione per la natura speciale del rapporto.

Medesime considerazioni valgono per i titolari delle borse di studio e per i dottorati di ricerca, per i quali non vige neppure l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.

In sostanza, conclude la nota, non è possibile estendere la DIS-COLL ai rapporti di lavoro che non siano inquadrati nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.