Niente rinnovo del permesso di soggiorno se si frequenta un corso singolo diverso
A cura della redazione

Il Ministero dell’interno, con la nota 22/02/2011 n.1477, ha precisato che il permesso di soggiorno non può essere rinnovato se lo straniero si iscrive ad un corso singolo diversa da quello iniziale che aveva reso possibile il suo ingresso in Italia.
Ciò trova conferma nell’art. 39, c.3, lett. b) del T.U. immigrazione secondo il quale il permesso di soggiorno per studio può essere convertito ai fini della prosecuzione del corso di studi anche se lo studente si iscrive ad un corso di laurea diverso da quello per il quale ha fatto ingresso nel territorio nazionale. Poiché i corsi singoli non possono essere paragonati ai corsi di laurea e la legge fa espresso riferimento solo a questi ultimi, non è possibile richiedere il rinnovo in caso di iscrizione ad un corso singolo diverso da quello iniziale.
La situazione è diversa se lo studente al termine del corso singolo decide di iscriversi ad un corso di laurea. In questo caso il rinnovo è possibile sempre che il corso di laurea prescelto dallo studente sia attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto. In sostanza ai fini del rinnovo è necessario che il corso di laurea rappresenti una prosecuzione del percorso scolastico. Spetterà allo studente documentare l’attinenza o la consequenzialità del corso di laurea producendo la certificazione rilasciata dall’ateneo.
Medesimo discorso vale nel caso in cui lo studente dopo la laurea abbai la necessità di frequentare un corso singolo non inserito nel corso di studi, ma necessario per accedere a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca o master post università.
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