Il Garante della privacy, con il comunicato del 3 luglio 2014 n. 3325317, ha reso noto che il datore di lavoro non deve comunicare al personale il motivo dell'assenza di uno dei dipendenti. 

E’ questa la risposta che il Garante per la protezione dei dati personali ha dato ad una società di trasporto pubblico locale che metteva a disposizione di tutti gli autisti i turni di lavoro con le motivazioni delle assenze dei colleghi. 

In particolare nelle tabelle affisse nelle bacheche aziendali e nell'intranet aziendale, comparivano, accanto ai turni dei dipendenti, delle sigle indicanti le cause delle assenze: ad es. "MA" per "malattia" o "PAD" per "permesso assistenza disabili", o ancora "PS" per "permesso sindacale". Anche la legenda esplicativa era a disposizione di tutto il personale all'interno dell'azienda. L'obiettivo di tale comunicazione era, secondo le dichiarazioni della società, quello di ottimizzare l'organizzazione del servizio ed evitare contestazioni dei dipendenti sulle sostituzioni.

Secondo il Garante per la privacy questa prassi deve ritenersi illecita perché effettuata in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza del Codice. 

Al fine di garantire una corretta gestione dei turni di lavoro sarebbe stato sufficiente fornire agli autisti la semplice informazione dell'assenza dei colleghi e delle necessarie sostituzioni, omettendo però le motivazioni.