La Corte di Cassazione, con la sentenza 16 maggio 2014 n.10868, ha deciso che sussiste trasferimento d’azienda, con la conseguenza che può essere applicato l’art. 2112 c.c., tutte le volte che la struttura ceduta è dotata di un pregressa autonomia organizzativa idonea, all’atto della cessione, a costituire un’entità economica unitaria, finalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni e servizi.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la cessione del personale tecnico operativo addetto alla manutenzione degli autoveicoli senza il contestuale passaggio della struttura che ne coordinasse l’attività ha determinato la mera cessione di rapporti di lavoro con carenza di quella autonomia organizzativa e funzionale necessaria per realizzare l’ipotesi sancita dall’art. 2112 c.c.

Il giudizio della Suprema Corte è coerente con la disciplina dell’Unione europea secondo cui è considerato come trasferimento, ai sensi della direttiva 2001/23/CE, quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa questa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria. 

Sempre secondo i giudici di legittimità affinchè possa trovare applicazione l’art. 2112 c.c. è necessario che ci sia un legame funzionale che renda le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni e servizi ben individuabili. In caso contrario la vicenda traslativa si configura come cessione del contratto di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso del contraente ceduto. 

Per verificare se un’entità economica gode, prima del trasferimento, di un’autonomia funzionale sufficiente, è necessario osservare i poteri riconosciuti ai responsabili del gruppo di lavoratori considerato. Questi poteri devono permettere di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno a tale gruppo, e più specificamente, di impartire istruzioni e distribuire compiti ai lavoratori subordinati appartenenti al gruppo medesimo, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro.