Secondo l’art.51, c.2, lett. d-bis) del TUIR non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate (circ. n. 5E/2018) precisando che non possono beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che hanno una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

Pertanto, se il lavoratore vuole fruire dell’agevolazione può richiedere al datore di lavoro unicamente il rimborso dell’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico intesi questi (come previsto dalla circ. A.E. 19E/2008) come il titolo di trasporto che consente al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato

Sono quindi ricompresi nell’ambito di operatività della norma citata solo le spese/costi per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.