La Fondazione Studi dei CDL, con il parere 15/07/2010 n.20, ha precisato che il datore di lavoro può ricorrere agli investigatori privati esterni all’azienda per accertare l’eventuale attività illecita commessa dal lavoratore a danno dell’impresa.
Risulta quindi legittimo il controllo degli investigatori privati a cui l’azienda è ricorsa per accertare: l’appropriazione indebita di denaro; la mancata registrazione del pagamento con conseguente omessa consegna dello scontrino fiscale; la dichiarazione infedele del chilometraggio percorso; le false dichiarazioni sul lavoro svolto al di fuori dell’azienda e l’effettivo stato di malattia del dipendente.
Il datore di lavoro non può avvalersi di agenti investigativi per controllare la normale operosità del dipendente poiché essendo sconosciuti ai lavoratori trova applicazione il divieto sancito dall’art. 3 St. Lav.
I consulenti del lavoro ricordano anche che in merito alle modalità del controllo, gli agenti privati devono limitarsi a verificare l’irregolarità commessa dal lavoratore e a segnalare l’illecito al datore di lavoro, il quale rimane l’unico competente ad contestare la violazione e ad applicare i provvedimenti disciplinari.