Con la circolare n. 73 del 14 aprile 2017, l’Inps ha dettato istruzioni per il riconoscimento ai lavoratori non vedenti di benefici pensionistici nel sistema contributivo, in considerazione delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 209, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In particolare, per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, la nuova disciplina introduce la maggiorazione dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto.

Infatti per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione c.d. contributiva, la maggiorazione si concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24 comma 7 della legge n. 214/2011).

Il meccanismo si applica a partire dall’età della decorrenza della pensione.

Per i trattamenti pensionistici liquidati ai non vedenti di età inferiore a 57 anni, l’incremento convenzionale relativo ai periodi di lavoro determina un aumento dell’età anagrafica, cui fare riferimento per l’individuazione del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335. Pertanto, in presenza di un’età anagrafica, come rideterminata per effetto dell’incremento convenzionale, inferiore a 57 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.

Nel caso di servizi inferiori all’anno la maggiorazione figurativa da attribuire sarà corrispondentemente ridotta.

Nulla è innovato per quanto concerne l’attribuzione del citato beneficio, per la quota di pensione liquidata con il sistema retributivo.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti e non si applica alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.