Il Ministero del lavoro, sul sito cliclavoro.it, ricorda che entro la fine del 2017 il quadro normativo nazionale dei tirocini cambierà, in quanto le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano dovranno recepire le Linee guida sui tirocini extracurriculari approvate in Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017 che sostituiscono le precedenti del 2013.

Si ricorda che il tirocinio extracurriculare è un’esperienza formativa e di orientamento non configurabile come un rapporto di lavoro. Si tratta poi di uno strumento di politica attiva che può coinvolgere anche i disoccupati individuati dall’articolo 19 del D.lgs. 150/2015, i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto o a rischio di disoccupazione, i soggetti disabili e svantaggiati. Con le nuove linee guida la possibilità di intraprendere un tirocinio è stata ampliata anche ai lavoratori in cerca di una nuova occupazione. Restano fuori dal loro campo applicativo delle Linee guida i tirocini attivati all’interno di percorsi scolastici o formativi promossi da università, scuole, CFP e tutti quei tirocini per cui non è necessaria la comunicazione obbligatoria. Non sono, poi, considerati come tirocini extracurriculari i periodi di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o quelli attivati in mobilità internazionale.

Il tirocinio può protrarsi fino a 12 mesi (comprese eventuali proroghe), arrivando a 24 per i soggetti disabili. La durata minima è invece fissata genericamente a due mesi, scendendo ad un mese per le attività stagionali e a 14 giorni per i tirocini estivi promossi dai servizi per l’impiego per gli studenti. Il periodo inizialmente prefissato nel progetto formativo può cambiare; il tirocinante per interrompere lo stage deve darne motivata comunicazione ai tutor del soggetto ospitante e di quello promotore. Diversamente, l’interruzione da parte del soggetto promotore o di quello ospitante può essere effettuata in caso di gravi inadempienza di una delle parti o dell’impossibilità a raggiungere gli obiettivi formativi.

Il numero di tirocini attivabili varia in base alle dimensioni del soggetto ospitante. I datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, potranno superare il limite del 10% se assumeranno almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 2 anni precedenti. I contratti devono essere a tempo determinato di almeno sei mesi, anche con orario part time al 50%.

L’erogazione dell’indennità di partecipazione è stata confermata come obbligo per i soggetti ospitanti e/o preponenti. L’importo minimo resta di 300 euro, ma ogni Regione e Provincia Autonoma può elevare questo tetto minimo. Anche l’omesso invio delle comunicazioni obbligatorie resta un elemento sanzionabile: se la violazione è sanabile e gli obiettivi formativi possono essere comunque raggiunti, c’è prima un invito alla regolarizzazione, diversamente è prevista l’interdizione all’attivazione di nuovi tirocini per dodici mesi (in caso di interdizione reiterata nell’arco di due anni la sua durata passa a diciotto, arrivando fino a due anni se l’episodio si presenta tre o più volte).