Il Ministero del lavoro, con la nota 8/01/2016, facendo seguito alla pubblicazione della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), ha ricordato le novità previste dal comma 305 della predetta disposizione con riferimento ai Contratti di Solidarietà di tipo B - imprese non rientranti in regime di C.I.G.S. (L. n. 236/1993).
In particolare, il predetto comma precisa l’ambito di applicazione della disposizione (articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015) che prevede l’abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Si stabilisce che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione):
-    in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;
-    negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.