E' nullo il licenziamento intimato alla lavoratrice madre durante lo stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino con la conseguenza che la lavoratrice ha il diritto di percepire l'intera retribuzione relativa al periodo successivo al licenziamento(Cass. 1/06/2004 n.10531). Spetta la datore di lavoro al fine di ottenere la riduzione dell'importo dovuto provare che la lavoratrice dopo il licenziamento ha svolto un'attività di lavoro subordinato presso altro datore di lavoro.