Con tre diversi decreti datati 20/08/2002 e pubblicati sulla G.U. n. 271 del 19/11/2002 il Ministero del lavoro ha introdotto la nuova disciplina, operativa dal 19 novembre 2002, per la fruizione del trattamento CIGS.
Con il primo decreto viene disciplinata la concessione della CIGS alle aziende che hanno sottoscritto gli accordi di solidarietà difensivi. Possono far ricorso a tali contratti le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ivi comprese quelle appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia.
In questo caso la CIGS trova applicazione solo per le imprese che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e CFL) nel semestre precedente.
Un secondo decreto precede che le imprese appaltatrici dei servizi di pulizia possono ricorrere al trattamento di integrazione salariale purchè la contrazione dell'attività sia direttamente connessa con la contrazione dell'attività dell'impresa committente, verificatasi a seguito dell'attuazione di programmi di crisi aziendale, di ristrutturazione o di riorganizzazione industriale.
Infine l'ultimo decreto stabilisce che il limite dettato dalla L. 223/91 secondo il quale la CIGS non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio può essere superato se l'azienda si trova coinvolta in una procedura concorsuale e ricorrono le seguenti condizioni:
- l'attività produttiva deve essere iniziata almeno 24 mesi prima dell'avvio della CIGS protrattasi per il triennio di riferimento;
- l'attività deve essere continuata sino a 12 mesi prima dell'ammissione alla procedura concorsuale.
Si ricorda inoltre che nel caso in cui sia intervenuta una significativa trasformazione dell'assetto proprietario, le imprese possono presentare solo programmi di ristrutturazione,, riorganizzazione o conversione aziendale, con esclusione dei piani di risanamento per crisi aziendale.