Non è applicabile ai contratti a termine stipulati in vigenza della L. 230 del 1962 la nuova disciplina, D.Lgs. 368/2001, in materia di forma del contratto (Cassazione civile, sez. lav., 11 dicembre 2002 n. 17674). Il D.Lgs. ha infatti introdotto una disciplina, in materia di forma del contratto, meno rigida rispetto alla legge previgente, in quanto l'apposizione scritta del termine può risultare anche indirettamente. L'efficacia retroattiva di tale disposizione, pur trovando in dottrina pareri favorevoli, è esclusa, anche se le conseguenze dei vizi formali previsti dalla L. 230/62 possono protrarsi nel tempo fino ad epoca successiva all'entrata in vigore della nuova normativa.