Nuove comunicazioni obbligatorie, non è punibile l'errata indicazione del compenso
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 489 del 10 gennaio 2014, ha fornito importanti precisazioni in merito alla corretta compilazione del modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro adempiono all’obbligo di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro. In particolare, si forniscono chiarimenti relativi alla sezione “2.2.4 Quadro Inizio”, in cui è stata inserita la casella “Retribuzione/compenso”.
Secondo il Ministero, sono da considerarsi meramente formali e, quindi, non sanzionabili, tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di assunzione errata o incompleta, tale da non incidere sull’essenziale funzione di controllo e di monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento. Nell’ambito delle suddette violazioni rientrano anche quelle relative all’indicazione, richiesta dalla nuova modulistica, sulla retribuzione/compenso che sarà corrisposto al lavoratore.
Pertanto, ferma restando l’obbligatorietà della compilazione del campo in esame, la stessa potrà essere effettuata in maniera indicativa.
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