Nuove indicazioni per le aree di crisi industriale complessa
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 35 del 15 novembre 2016, ha rettificato quanto precedentemente indicato al punto 3) Durata del trattamento della circolare n. 30 del 14 ottobre u.s., in materia di intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi di legge.
In particolare, sono state fornite nuove indicazioni operative, al fine di ovviare alle difficoltà oggettive manifestate dalle imprese, dalle parti sociali e dalle regioni. Con la modifica apportata si sottolinea che, in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, sia possibile concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31.12.2016 e anche se l’istanza venga presentata oltre questa data.
Rimane ferma la possibilità di concedere il trattamento in questione sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, fermo restando l’inizio delle sospensioni o riduzioni d’orario nel 2016, nel rispetto del limite di spesa complessivo e di quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione.
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