Con l’Accordo del 31 marzo 2011, sono state fissate dalle parti sociali le retribuzioni convenzionali valide per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali. 

I nuovi valori (orari) delle retribuzioni convenzionali si applicano con decorrenza 1° marzo 2011 (e fino alla determinazione dei nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale, per gli elementi retributivi nazionali, o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali) e sono quelli riportati nell’Accordo allegato.
Le retribuzioni convenzionali fissate sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dalla indennità di contingenza, dall’EDR, dall’indennità territoriale di settore (ITS) e dall’elemento economico territoriale (EET).