Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 8 del 12 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in merito ai contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 5 della L. n. 236/1993, abrogati a decorrere dal 1° luglio 2016 per effetto del d.lgs. n. 148/2015.
In materia è intervenuta recentemente anche la L. n. 208/2015 (stabilità 2016), che ha chiarito i termini di durata massima del periodo di solidarietà che potrà essere ammesso a contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
Dalla lettura delle norme succitate si evince quanto segue:
- il requisito fondamentale che dovrà perfezionarsi entro il 30 giugno 2016 è la stipula dei contratti di solidarietà;
- i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
- i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.
La circolare conferma inoltre che le imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 5, co. 5, L. n. 236/93, non essendo destinatarie del trattamento di integrazione salariale, possono assumere a tempo determinato, non trovando applicazione nei loro confronti quanto disposto dall’art. 20, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 81/2015.