Con il messaggio n. 1713 del 21 aprile 2017, l’Inps ha fornito indicazioni operative in merito alla concessione della Cig in deroga per il 2017, individuando nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro interessati.

Si ricorda che le Regioni e Province autonome possono utilizzare le risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014 fino al 50% delle risorse ad esse attribuite, per la concessione di ammortizzatori in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016. Come precedentemente indicato dalla circolare n. 217/2016, la concessione di Cig in deroga può interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti interventi di Cigo o di Cigs con scadenza successiva al 31 dicembre 2016.

L’istituto si occupa, innanzitutto, dell’ipotesi della Cig in deroga per l’annualità 2017 concessa in continuità con le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/assegno di solidarietà) garantite dal FIS, dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi e dai fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148/2015. In tali casi, come precisa il messaggio in esame, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro deve fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai predetti fondi, con la specifica della data di fine intervento.

La seconda precisazione riguarda la necessità che l'impresa, prima di fruire della Cig in deroga per il 2017, abbia utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. A tal proposito, come già sottolineato dal Ministero del lavoro, non è possibile considerare la fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale alla stregua di una ripresa dell'attività lavorativa. La fruizione delle stesse va considerata quale adempimento di un obbligo necessario per poter accedere alla CIGD e, pertanto, non costituisce un periodo interruttivo della continuità richiesta per i periodi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016. Ne consegue che un periodo di intervento dell’ammortizzatore ordinario, a cui faccia seguito la fruizione di ferie programmate/chiusure aziendale, e che termini oltre il 31 dicembre 2016, consente la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017. Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale con la specifica della data di conclusione delle stesse.